CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII
Art. 266
Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale.
In vigore dal 19 apr 1942
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-266