Art. 261
AbrogatoDiritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-261
Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.
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L'articolo 261 del Codice Civile è stato formalmente abrogato e non è più in vigore nell'ordinamento giuridico italiano. In precedenza, la disposizione regolava specificamente la condizione giuridica, i diritti e i doveri derivanti dal riconoscimento per il genitore. La sua cancellazione è avvenuta per effetto del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
La norma disciplinava originariamente i diritti e i doveri che sorgevano in capo al genitore a seguito del riconoscimento del figlio.
La norma non si applica più a nessun soggetto in quanto abrogata.
Non è possibile applicare oggi questo articolo a un caso pratico concreto, poiché la disposizione è stata cancellata e non produce più effetti giuridici diretti.
L'articolo ha subito due modifiche nel corso del tempo: la prima tramite la Legge 19 maggio 1975, n. 151 (art. 110, comma 1) e la seconda tramite la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (art. 1, comma 11). Successivamente, è stato definitivamente abrogato dall'art. 106, comma 1, lettera a del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.