Art. 258
Effetti del riconoscimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-258
Effetti del riconoscimento.
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Il riconoscimento di un figlio produce i suoi effetti esclusivamente nei confronti del genitore che lo effettua e dei parenti di quest'ultimo. Quando l'atto viene compiuto da un solo genitore, è vietato inserire qualsiasi informazione o riferimento riguardante l'altro genitore. Se tali indicazioni vengono comunque inserite, esse sono totalmente prive di efficacia e devono essere obbligatoriamente cancellate. Inoltre, i pubblici ufficiali e gli ufficiali di stato civile che raccolgono o trascrivono tali indicazioni nei registri incorrono in specifiche sanzioni.
La norma mira a limitare l'efficacia del riconoscimento al solo genitore che lo compie e ai suoi parenti, tutelando la riservatezza e l'autonomia dell'altro genitore attraverso il divieto di indicarne l'identità nell'atto.
Si applica ai genitori che effettuano il riconoscimento di un figlio, ai relativi parenti, nonché ai pubblici ufficiali e agli ufficiali dello stato civile incaricati di ricevere o registrare l'atto.
Un genitore si presenta da solo davanti all'ufficiale di stato civile per riconoscere il proprio figlio e tenta di dichiarare anche il nome dell'altro genitore che non è presente. L'ufficiale non deve trascrivere il nome dell'altro genitore e, se per errore dovesse riprodurlo nei registri, tale indicazione non avrebbe alcun valore legale, dovrebbe essere cancellata e l'ufficiale verrebbe punito con un'ammenda.
È fatto obbligo di non inserire indicazioni sull'altro genitore e di cancellarle qualora presenti; il pubblico ufficiale che riceve tali indicazioni e l'ufficiale dello stato civile che le trascrive sui registri sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila.
La norma è stata modificata inizialmente dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 (articolo 108, comma 1) e, successivamente, dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (articolo 1, comma 4), che ne ha modificato il primo comma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.