CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII
Art. 259
AbrogatoIntroduzione del figlio naturale nella casa coniugale.
In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-259