CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII
Art. 259
Abrogato298 / 3261Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale.
In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-259