CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII
Art. 264
Impugnazione da parte del figlio minore
In vigore dal 7 feb 2014
L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-264