Art. 264 · Impugnazione da parte del figlio minore
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VII

Art. 264

303 / 3261

Impugnazione da parte del figlio minore

In vigore dal 7 feb 2014
L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-264