Art. 270
Legittimazione attiva e termine.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-270
Legittimazione attiva e termine.
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L'azione per far dichiarare giudizialmente la paternità o la maternità non ha limiti di tempo per il figlio, che può avviarla in qualsiasi momento della sua vita. Se il figlio muore prima di aver iniziato l'azione, i suoi discendenti possono avviarla entro il termine di due anni dalla sua morte. Se invece il figlio muore dopo aver già promosso l'azione, il processo può essere proseguito dai suoi discendenti. Alla materia si applicano inoltre le disposizioni previste dall'articolo 245.
La norma garantisce il diritto fondamentale della persona ad accertare il proprio stato di filiazione senza limiti di tempo e tutela i discendenti in caso di morte del figlio.
Si applica al figlio che intende accertare giudizialmente la paternità o la maternità e ai suoi discendenti in caso di sua morte.
Una persona di cinquant'anni decide di avviare la causa per farsi riconoscere come figlio dal proprio genitore naturale e può farlo liberamente poiché l'azione non scade mai. Se questa persona dovesse mancare prima di agire in giudizio, i suoi figli avrebbero due anni di tempo dalla sua morte per promuovere l'azione.
L'articolo è stato modificato prima dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 (art. 114, comma 1) e successivamente dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (art. 31, comma 1, lettere a, b e c).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.