Parte SECONDA›Titolo I›Capo II
Art. 19
Ispezione
In vigore dal 24 apr 2008
Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali.
1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-19