Parte SECONDATitolo ICapo I

Art. 15

Notifica della dichiarazione

In vigore dal 24 apr 2008
Notifica della dichiarazione 1. La dichiarazione prevista dall' è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. 2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-15

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