Parte SECONDATitolo ICapo I

Art. 11

Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

In vigore dal 29 ago 2017
Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela 1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all', comma 1; b) gli studi d'artista, di cui all'; c) le aree pubbliche di cui all'; d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli , comma 4; e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'; f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell', comma 3, lettera c); g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli , comma 3, lettera c), e 67, comma 2; h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell', comma 3, lettera c); i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all', comma 2. 1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli , qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-11

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