Parte PRIMA
Art. 8
Regioni e province ad autonomia speciale
In vigore dal 1 mag 2004
Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-8