Parte SECONDA›Titolo I›Capo III›Sez. III
Art. 50
Distacco di beni culturali
In vigore dal 12 mag 2006
Distacco di beni culturali
1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-50