Parte SECONDATitolo ICapo IIISez. III

Art. 50

Distacco di beni culturali

In vigore dal 12 mag 2006
Distacco di beni culturali 1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. 2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-50

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