Parte SECONDATitolo ICapo IIISez. III

Art. 45

Prescrizioni di tutela indiretta

In vigore dal 1 mag 2004
Prescrizioni di tutela indiretta 1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli , sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-45

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