Parte SECONDA›Titolo I›Capo III›Sez. III
Art. 45
Prescrizioni di tutela indiretta
In vigore dal 1 mag 2004
Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli , sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-45