Parte SECONDA›Titolo I›Capo III›Sez. II
Art. 40
Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
In vigore dal 1 mag 2004
Interventi conservativi su beni delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall' sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all', comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-40