Parte SECONDA›Titolo I›Capo III›Sez. II
Art. 38
Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi
In vigore dal 24 apr 2008
Accessibilità al
pubblico dei beni culturali
oggetto di interventi conservativi
1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell' o della concessione del contributo ai sensi degli .
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-38