Parte SECONDA›Titolo I›Capo III›Sez. II
Art. 36
Erogazione del contributo
In vigore dal 1 mag 2004
Erogazione del contributo
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-36