Parte SECONDATitolo ICapo IIISez. II

Art. 34

Oneri per gli interventi conservativi imposti

In vigore dal 1 mag 2004
Oneri per gli interventi conservativi imposti 1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell', sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato. 2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell', commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1. 3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-34

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