Parte SECONDA›Titolo I›Capo III›Sez. II
Art. 31
Interventi conservativi volontari
In vigore dal 1 gen 2018
Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dall' è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'articolo
- La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 314) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-31