Parte SECONDATitolo ICapo IIISez. I

Art. 28

Misure cautelari e preventive

In vigore dal 12 mag 2006
Misure cautelari e preventive 1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione. 2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell', anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all', comma 2, o la dichiarazione di cui all'. 3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione. 4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all', comma 2, o la dichiarazione di cui all', il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente....

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-28

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