Parte SECONDA›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 24
Interventi su beni pubblici
In vigore dal 1 mag 2004
Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell' può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-24