Parte SECONDA›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 23
Procedure edilizie semplificate
In vigore dal 1 mag 2004
Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell' necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-23