Parte SECONDA›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 20
Interventi vietati
In vigore dal 24 apr 2008
Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' non possono essere smembrati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-20