Parte SECONDATitolo ICapo IIISez. I

Art. 20

Interventi vietati

In vigore dal 24 apr 2008
Interventi vietati 1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' non possono essere smembrati.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-20

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