Parte SECONDA›Titolo I›Capo II
Art. 18
Vigilanza
In vigore dal 24 apr 2008
Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all', comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell', compete al Ministero.
2. Sulle cose di cui all', comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-18