Parte SECONDATitolo ICapo I

Art. 14

Procedimento di dichiarazione

In vigore dal 29 ago 2017
Procedimento di dichiarazione 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. 2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. 3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all', comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-14

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