Parte SECONDA›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 28
30 / 194Misure cautelari e preventive
In vigore dal 12 mag 2006
Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell', anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all', comma 2, o la dichiarazione di cui all'.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all', comma 2, o la dichiarazione di cui all', il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente....
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-28