Parte SECONDATitolo ICapo IIISez. III

Art. 48

Autorizzazione per mostre ed esposizioni

In vigore dal 14 apr 2026
Autorizzazione per mostre ed esposizioni 1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell', comma 1; b) dei beni mobili indicati nell', comma 1; c) dei beni mobili indicati all', comma 3, lettere a), ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all', comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all', commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all', commi 2, lettera b), e 3, lettera b). 2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. 3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale. 4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero. 5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo. 6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-48

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