Parte SECONDATitolo ICapo IVSez. I

Art. 53

Beni del demanio culturale

In vigore dal 24 apr 2008
Beni del demanio culturale 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. 2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, nè formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalita previsti dal presente codice.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-53

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo