Parte SECONDA›Titolo I›Capo IV›Sez. I
Art. 57
Cessione di beni culturali in favore dello Stato .
In vigore dal 24 apr 2008
(Cessione di beni culturali in favore dello Stato).
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-57