Parte SECONDATitolo ICapo IVSez. I

Art. 57

Cessione di beni culturali in favore dello Stato .

In vigore dal 24 apr 2008
(Cessione di beni culturali in favore dello Stato). 1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-57

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