Parte SECONDATitolo ICapo IVSez. I

Art. 58

Autorizzazione alla permuta

In vigore dal 1 mag 2004
Autorizzazione alla permuta 1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-58

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