REGOLAMENTO·n. 1946·11 luglio 2017
Regolamento (UE) 2017/1946
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1946 DELLA COMMISSIONE - dell'11 luglio 2017 - che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento - (Testo rilevante ai fini del SEE)
Vigente dal 11 luglio 2017 27 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1OggettoArt. 1.tit_1OggettoArt. 2Informazioni che il candidato acquirente è tenuto a fornireArt. 2.tit_1Informazioni che il candidato acquirente è tenuto a fornireArt. 3Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirenteArt. 3.tit_1Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirenteArt. 4Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisicaArt. 4.tit_1Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisicaArt. 5Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridicaArt. 5.tit_1Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridicaArt. 6Informazioni sulle persone che dirigeranno effettivamente l'attività del soggetto interessatoArt. 6.tit_1Informazioni sulle persone che dirigeranno effettivamente l'attività del soggetto interessatoArt. 7Informazioni relative al progetto di acquisizioneArt. 7.tit_1Informazioni relative al progetto di acquisizioneArt. 8Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanzaArt. 8.tit_1Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanzaArt. 9Informazioni relative al finanziamento dell'acquisizione previstaArt. 9.tit_1Informazioni relative al finanziamento dell'acquisizione previstaArt. 10Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 %Art. 10.tit_1Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 %Art. 11Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate comprese tra il 20 % e il 50 %Art. 11.tit_1Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate comprese tra il 20 % e il 50 %Art. 12Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate pari o superiori al 50 %Art. 12.tit_1Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate pari o superiori al 50 %Art. 13Obblighi ridotti di informazioneArt. 13.tit_1Obblighi ridotti di informazioneArt. 14