Art. 2
Informazioni che il candidato acquirente è tenuto a fornire
In vigore dal 11 lug 2017
Informazioni che il candidato acquirente è tenuto a fornire
Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le informazioni di cui agli articoli da 3 a 12, ove applicabile, a seconda che esse riguardino una persona fisica o una persona giuridica o un trust.
Storico versioni
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