Art. 3

Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirente

In vigore dal 11 lug 2017
Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirente 1.   Se è una persona fisica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato i seguenti dati identificativi: a) dati personali, compreso il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e, se disponibile, il numero nazionale di identificazione personale; b) un curriculum vitae o documento equivalente dettagliato che indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti ed eventuali attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate. 2.   Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni: a) documenti attestanti la ragione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale principale, nonché, se diverso, l'indirizzo postale, le informazioni di contatto e (se disponibile) il numero di identificazione nazionale; b) la registrazione della forma giuridica secondo la legislazione nazionale pertinente; c) una panoramica aggiornata delle attività imprenditoriali della persona giuridica; d) l'elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l'attività e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto, il numero di identificazione nazionale (se disponibile) di tali persone, nonché un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate; e) l'identità di tutte le persone che possono essere considerate beneficiari effettivi della persona giuridica e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e (se disponibile) il numero di identificazione nazionale di tali persone. 3.   Se è o si prevede che sia un trust, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni: a) l'identità di tutti i fiduciari che gestiscono le attività ai sensi dell'atto costitutivo del trust; b) l'identità di tutte le persone che sono beneficiari effettivi delle attività del trust e le rispettive quote di distribuzione dei redditi; c) l'identità di tutte le persone che sono fondatori del trust.
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Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirente (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/1946) — Testo vigente | Portale Normativo