Art. 3
Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirente
In vigore dal 11 lug 2017
Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirente
1. Se è una persona fisica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato i seguenti dati identificativi:
a)
dati personali, compreso il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e, se disponibile, il numero nazionale di identificazione personale;
b)
un curriculum vitae o documento equivalente dettagliato che indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti ed eventuali attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate.
2. Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni:
a)
documenti attestanti la ragione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale principale, nonché, se diverso, l'indirizzo postale, le informazioni di contatto e (se disponibile) il numero di identificazione nazionale;
b)
la registrazione della forma giuridica secondo la legislazione nazionale pertinente;
c)
una panoramica aggiornata delle attività imprenditoriali della persona giuridica;
d)
l'elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l'attività e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto, il numero di identificazione nazionale (se disponibile) di tali persone, nonché un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate;
e)
l'identità di tutte le persone che possono essere considerate beneficiari effettivi della persona giuridica e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e (se disponibile) il numero di identificazione nazionale di tali persone.
3. Se è o si prevede che sia un trust, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni:
a)
l'identità di tutti i fiduciari che gestiscono le attività ai sensi dell'atto costitutivo del trust;
b)
l'identità di tutte le persone che sono beneficiari effettivi delle attività del trust e le rispettive quote di distribuzione dei redditi;
c)
l'identità di tutte le persone che sono fondatori del trust.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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