Art. 5

Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridica

In vigore dal 11 lug 2017
Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridica 1.   Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato anche quanto segue: a) informazioni riguardanti il candidato acquirente, qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente di cui alla lettera e). Tali informazioni comprendono dati in merito a: 1) precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), sotto forma di attestazioni ufficiali se disponibili o di altri documenti equivalenti; 2) indagini in corso, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente che possono essere fornite mediante una dichiarazione sull'onore; 3) rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali, oppure ritiro, revoca o cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale; 4) licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile di qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente e di qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente; b) qualora un'altra autorità di vigilanza abbia già effettuato una valutazione della reputazione dell'acquirente o della persona che dirige l'attività dell'acquirente, informazioni in merito all'identità di tale autorità e prove dell'esito della valutazione; c) la descrizione degli interessi finanziari e degli interessi o rapporti non finanziari del candidato acquirente oppure, se del caso, del gruppo al quale il candidato acquirente appartiene, nonché delle persone che dirigono effettivamente le sue attività con: 1) qualsiasi altro azionista attuale del soggetto interessato; 2) qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi: — i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in merito alla gestione del soggetto interessato in questione, — i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona fisica o giuridica, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto, — i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempreché tale persona fisica o giuridica controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli, — i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto, — i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei primi quattro trattini della lettera c), punto ii), da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica, — i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona fisica o giuridica in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti, — i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica, — i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona fisica o giuridica possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti; 3) qualsiasi membro dell'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza, o dell'alta dirigenza del soggetto interessato; 4) il soggetto interessato e il gruppo cui appartiene; d) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e possibili soluzioni per gestire tali conflitti di interesse; e) informazioni sulla struttura dell'azionariato del candidato acquirente comprendenti l'identità di tutti gli azionisti che esercitano un'influenza significativa e la rispettiva quota di capitale e i rispettivi diritti di voto, incluse informazioni su eventuali accordi conclusi tra gli azionisti; f) se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di impresa figlia o di impresa madre, un organigramma dettagliato dell'intera struttura societaria e informazioni sulla quota di capitale e sui diritti di voto degli azionisti dei soggetti del gruppo che esercitano un'influenza significativa nonché sulle attività attualmente svolte dai soggetti del gruppo; g) se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di impresa figlia o di impresa madre, informazioni sui rapporti tra i soggetti finanziari e i soggetti non finanziari del gruppo; h) l'indicazione di enti creditizi, imprese di assicurazione o di riassicurazione, organismi di investimento collettivo e relativi gestori o imprese di investimento appartenenti al gruppo e i nomi delle competenti autorità di vigilanza; i) i bilanci obbligatori a livello individuale e, se disponibili, a livello consolidato e subconsolidato di gruppo per gli ultimi tre esercizi. Se detti bilanci sono sottoposti ad audit esterno, il candidato acquirente li fornisce dopo l'approvazione del revisore esterno. I bilanci obbligatori comprendono: 1) lo stato patrimoniale; 2) il conto profitti e perdite o il conto economico; 3) le relazioni annuali e gli allegati finanziari e ogni altro documento registrato presso l'ufficio del registro o un'altra autorità competente nello specifico territorio rilevante per il candidato acquirente; j) se disponibili, informazioni sul merito di credito del candidato acquirente e sul merito di credito complessivo del suo gruppo. Ai fini della lettera c), le operazioni di credito, le garanzie e i pegni sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari. Ai fini della lettera i), se è un soggetto di recente istituzione, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato, in luogo dei bilanci obbligatori, le previsioni dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite o del conto economico per i primi tre esercizi finanziari, comprese le ipotesi di pianificazione utilizzate. 2.   Se è una persona giuridica con la sede principale registrata in un paese terzo, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni aggiuntive: a) un certificato di conformità o un certificato equivalente rilasciato in relazione al candidato acquirente dalle autorità estere competenti per i mercati finanziari; b) una dichiarazione rilasciata dalle autorità estere competenti che attesti l'assenza di ostacoli o limiti alla comunicazione delle informazioni necessarie per la vigilanza sul soggetto interessato; c) informazioni generali sul regime di regolamentazione del paese terzo in questione applicabile al candidato acquirente. 3.   Se è un fondo sovrano, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni aggiuntive: a) il nome del dipartimento ministeriale o governativo incaricato della definizione della politica di investimento del fondo; b) informazioni dettagliate sulla politica di investimento ed eventuali restrizioni agli investimenti; c) il nome e la funzione delle persone responsabili delle decisioni di investimento all'interno del fondo e informazioni dettagliate su partecipazioni qualificate o situazioni in cui il dipartimento ministeriale o governativo indicato esercita un'influenza di cui all', paragrafo 2, sulle operazioni quotidiane del fondo e del soggetto interessato.
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