Art. 4
Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisica
In vigore dal 11 lug 2017
Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisica
Se è una persona fisica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato anche quanto segue:
a)
in relazione al candidato acquirente e a qualsiasi impresa da lui diretta o controllata negli ultimi dieci anni informazioni in merito a:
1)
precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), in particolare sotto forma di attestazioni ufficiali o di altri documenti equivalenti;
2)
indagini in corso, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente che possono essere fornite mediante una dichiarazione sull'onore;
3)
rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; oppure ritiro, revoca o cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;
4)
licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile;
b)
qualora un'altra autorità di vigilanza abbia già effettuato una valutazione della reputazione dell'acquirente, informazioni in merito all'identità di tale autorità e prove dell'esito della valutazione;
c)
informazioni sull'attuale situazione finanziaria del candidato acquirente, comprese informazioni dettagliate sulle fonti di reddito, sulle attività e passività, sui pegni e sulle garanzie dati o ricevuti;
d)
la descrizione delle attività imprenditoriali del candidato acquirente;
e)
informazioni finanziarie comprendenti i rating del credito e le relazioni pubblicamente disponibili relativi alle imprese controllate o dirette dal candidato acquirente e, se del caso, al candidato acquirente;
f)
la descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari del candidato acquirente con:
1)
qualsiasi altro azionista attuale del soggetto interessato;
2)
qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno o più dei seguenti casi:
—
i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in merito alla gestione del soggetto interessato in questione,
—
i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona fisica o giuridica, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto,
—
i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempreché tale persona fisica o giuridica controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli,
—
i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto,
—
i diritti di voto sono detenuti, o possono essere esercitati, ai sensi dei primi quattro trattini della lettera f), punto ii), da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica,
—
i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona fisica o giuridica in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti,
—
i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica,
—
i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona fisica o giuridica possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
3)
qualsiasi membro dell'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza, conformemente alla pertinente legislazione nazionale, o dell'alta dirigenza del soggetto interessato;
4)
il soggetto interessato e il suo gruppo;
g)
informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e possibili soluzioni per gestire tali conflitti di interesse.
Ai fini della lettera f), le operazioni di credito, le garanzie e i pegni sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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