Art. 10

Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 %

In vigore dal 11 lug 2017
Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 % Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un documento strategico contenente: a) il periodo durante il quale il candidato acquirente intende detenere la propria partecipazione azionaria dopo l'attuazione del progetto di acquisizione ed eventuali sue intenzioni di aumentare, ridurre o mantenere il livello della partecipazione nel prossimo futuro; b) l'indicazione delle intenzioni del candidato acquirente in relazione al soggetto interessato, anche se intende o meno esercitare qualsiasi forma di controllo sul soggetto interessato nonché la motivazione di tale azione; c) informazioni sulla situazione finanziaria del candidato acquirente e sulla sua volontà di sostenere il soggetto interessato con fondi propri aggiuntivi, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle sue attività ovvero in caso di difficoltà finanziarie.
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Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 % (Art. 10 Regolamento (UE) 2017/1946) — Testo vigente | Portale Normativo