Art. 9

Informazioni relative al finanziamento dell'acquisizione prevista

In vigore dal 11 lug 2017
Informazioni relative al finanziamento dell'acquisizione prevista Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato una spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento specifiche dell'acquisizione prevista, tra cui: a) informazioni dettagliate sull'utilizzo di risorse finanziarie private e sull'origine e la disponibilità dei fondi, comprese eventuali prove documentali pertinenti atte a dimostrare all'autorità competente che il progetto di acquisizione non costituisce un tentativo di riciclaggio di denaro; b) informazioni dettagliate sui mezzi di pagamento dell'acquisizione prevista e sulla rete utilizzata per il trasferimento dei fondi; c) informazioni dettagliate sull'accesso alle fonti di capitale e sui mercati finanziari, comprese informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari da emettere; d) informazioni sull'utilizzo dei fondi presi a prestito, compreso il nome dei prestatori rilevanti e informazioni dettagliate sulle linee di credito concesse, compresi scadenze, condizioni, pegni e garanzie, unitamente a informazioni sulla fonte di reddito da utilizzare per rimborsare tali prestiti e sull'origine dei fondi presi a prestito nei casi in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza; e) informazioni su qualsiasi accordo finanziario con altri azionisti del soggetto interessato; f) informazioni sulle attività del candidato acquirente o del soggetto interessato che devono essere vendute per contribuire al finanziamento dell'acquisizione prevista, come le condizioni di vendita, il prezzo, la stima e informazioni dettagliate sulle caratteristiche di tali attività, comprese informazioni su quando e come sono state acquisite.
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