REGIO DECRETO·n. 96·5 aprile 1944
Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.
Vigente dal 14 dicembre 2009 10 articoli 4 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'ar
Art. 2È pure concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel minimo
Art. 3È altresì, concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel mas
Art. 4Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono, per il computo della pena e per o
Art. 5Fuori dei casi di cui agli art. l, 2 e 3, sono condonate le pene detentive non superiori a
Art. 6Il condono è revocato di diritto se nel termine di cinque anni dalla data del presente dec
Art. 7In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle For
Art. 8Il presente decreto non concerne i reati finanziari.
Art. 9Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o di indulto si trovi in
Art. 10Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffic
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