Art. 7

In vigore dal 5 apr 1944
In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle Forze Armate o degli appartenenti a dette Forze ovvero giudicati dai Tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali tribunali, nonché i reati commessi durante tutto il periodo della amministrazione militare alleata nei territori alla stessa già sottoposti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1944-04-05;96#art-7

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Art. 7 Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. — Testo vigente | Portale Normativo