Art. 9
In vigore dal 5 apr 1944
Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o di indulto si trovi in territorio non ancora liberato dal nemico, il Procuratore del Re civile o militare od il Pretore del luogo della detenzione del condannato, osservate le norme della rispettiva competenza per materia, emetteranno i provvedimenti provvisori di cui all'art. 593 C.P.P.
I detti provvedimenti, non appena possibile, saranno rimessi al giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dell'indulto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1944-04-05;96#art-9