Art. 6

In vigore dal 5 apr 1944
Il condono è revocato di diritto se nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1944-04-05;96#art-6

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Art. 6 Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. — Testo vigente | Portale Normativo