Art. 1
In vigore dal 21 ago 1945
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Capo del Governo e con i Ministri dell'Interno, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista.
Ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.
Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.
Note all'articolo
- Il Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 455 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che ha concesso amnistia e indulto si applicano nei territori liberati dal nemico dopo il 4 aprile 1944, ai reati ivi commessi non oltre il giorno in cui ha avuto inizio, per ciascun territorio, la amministrazione alleata".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1944-04-05;96#art-1