Art. 4

In vigore dal 5 apr 1944
Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono, per il computo della pena e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 32 C. P. P. Dei precedenti penali si tiene conto solo nei casi e nei limiti stabiliti dal presente decreto. Nell'esame dei detti precedenti non si tiene conto delle condanne estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 C.P., nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.
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Art. 4 Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. — Testo vigente | Portale Normativo