Art. 3

In vigore dal 5 apr 1944
È altresì, concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla detta pena a favore di chi non ha, alla data del presente decreto, riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso ad un anno. Sono esclusi dall'amnistia del presente articolo: 1) i reati di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'; 2) i reati preveduti dal codice penale comune nel capo terzo, titolo 7°, libro 2°, anche nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato, ove siano stati commessi da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 482, 490, 491 in relazione all'art. 476, se commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 319, 321 in relazione all'art. 319, 346, 351, 416, 441, 442, 443, 564.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1944-04-05;96#art-3

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Art. 3 Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. — Testo vigente | Portale Normativo