REGIO DECRETO·n. 860·27 giugno 1942
Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64, concernente l'avanzamento al grado di sottobrigadiere degli appuntati della Regia guardia di finanza.
Vigente dal 14 dicembre 2009 10 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBAN
Art. 2Le autorità incaricate di esprimere i giudizi per l'avanzamento di cui all'articolo preced
Art. 3La relazione dev'essere compilata dal comandante di compagnia o di reparto corrispondente,
Art. 4L'esperimento prescritto dalla legge per l'avanzamento degli appuntati consiste in una pro
Art. 5Apposita Commissione centrale composta dei seguenti ufficiali della Regia guardia di finan
Art. 6Il giudizio della Commissione centrale è espresso in ventesimi. Conseguono l'idoneità all'
Art. 7La nomina della Commissione centrale è disposta con ordinanza del Comandante generale.
Art. 8Gli appuntati dichiarati idonei all'avanzamento ai termini dei precedenti articoli, sono p
Art. 9Gli appuntati che, nel periodo di tempo intercedente fra la proposta e la promozione, abbi
Art. 10Per l'anno 1942 le proposte di avanzamento al grado di sottobrigadiere di cui all'art. 6 d