Art. 10
In vigore dal 26 ago 1942
Per l'anno 1942 le proposte di avanzamento al grado di sottobrigadiere di cui all' della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64, possono essere compilate entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro n. 448, foglio 8. - MANCINI
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