Art. 6
In vigore dal 26 ago 1942
Il giudizio della Commissione centrale è espresso in ventesimi.
Conseguono l'idoneità all'avanzamento gli appuntati che riportino nell'esperimento almeno 12/20.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-06-27;860#art-6