Art. 5
In vigore dal 26 ago 1942
Apposita Commissione centrale composta dei seguenti ufficiali della Regia guardia di finanza:
un colonnello, presidente;
due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri;
un capitano, membro e segretario,
provvede a sottoporre all'esperimento gli appuntati ammessivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-06-27;860#art-5