Art. 5

In vigore dal 26 ago 1942
Apposita Commissione centrale composta dei seguenti ufficiali della Regia guardia di finanza: un colonnello, presidente; due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri; un capitano, membro e segretario, provvede a sottoporre all'esperimento gli appuntati ammessivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-06-27;860#art-5

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