Art. 1
In vigore dal 26 ago 1942
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Le proposte di avanzamento al grado di sottobrigadiere di cui all' della legge 29 gennaio 1942-XX. n. 64, sono fatte nel mese di febbraio di ogni anno e sono compilate sugli specchi di cui all'allegato A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-06-27;860#art-1