Art. 1

In vigore dal 26 ago 1942
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni; Visto l' della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le proposte di avanzamento al grado di sottobrigadiere di cui all' della legge 29 gennaio 1942-XX. n. 64, sono fatte nel mese di febbraio di ogni anno e sono compilate sugli specchi di cui all'allegato A.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-06-27;860#art-1

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