Art. 3

In vigore dal 26 ago 1942
La relazione dev'essere compilata dal comandante di compagnia o di reparto corrispondente, deve ampiamente dar conto dei servizi di speciale importanza, che costituiscono condizione necessaria per conseguire l'avanzamento, e deve contenere il motivato esplicito parere di tutte le autorità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-06-27;860#art-3

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